Art. 57 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 1 luglio 1916. Leggi il testo vigente →

[1]Sotto la piu' stretta responsabilita' personale del tesoriere centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri e percettori, non sara' in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e Buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalita' richieste dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della presente legge, salvo il disposto degli articoli 47 e 51.

[2]L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, da parte dei Ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.

[3]La disposizione di quest'articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con ordinazione del direttore generale del Tesoro.

Testo in vigore dal 20 marzo 1884 al 1 luglio 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art57 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari