Art. 36 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 1 agosto 1916. Leggi il testo vigente →

[1]Approvato il bilancio di previsione per l'esercizio seguente, ciascun Ministro ripartira' definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.

[2]Tuttavia sara' sempre in facolta' di ciascun Ministro trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno di essi assegnati.

[3]Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con decreto Ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 20 marzo 1884 al 1 agosto 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art36 · fonte del testo

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