Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Gli uffizi di ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa, ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del ragioniere generale.

[2]Il regolamento indichera' i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilira' il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.

Testo in vigore dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art20 · fonte del testo

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