Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere. 3 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1907, n. 257

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La L. 5 maggio 1907, n. 257 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda le L. 200,000".

L. 13 luglio 1911, n. 774

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La L. 13 luglio 1911, n. 774, nel modificare l'art. 18 della L. 5 maggio 1907, n. 257, ha conseguentemente disposto (con l'art. 46, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15, e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma".

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1907 al 18 agosto 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1911, n. 774

    La L. 13 luglio 1911, n. 774, nel modificare l'art. 18 della L. 5 maggio 1907, n. 257, ha conseguentemente disposto (con l'art. 46, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15, e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art14 · fonte del testo

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