Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 1 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero del Tesoro.

[2]I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'Amministrazione del Tesoro.

[3]Ciascun Ministero provvede alla amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti.

Testo in vigore dal 20 marzo 1884 al 1 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art1 · fonte del testo

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