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[1]Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio d'industria e commercio, sara' determinato a quali industrie si debba concedere la restituzione del 70 per cento della tassa di fabbricazione sull'alcool di cui fanno uso.
[2]Nella stessa guisa sara' stabilito in quali modi, ed in quali luoghi, debba praticarsi l'adulterazione dell'alcool preparato per uso industriale.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010
