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[1]Per le industrie, le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della tassa nella misura del 70 per cento della tassa stessa.
[2]Per l'alcool adoperato per la fabbricazione dell'enocianina la tassa sara' restituita per intiero.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010
