Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sara' restituita l'intiera tassa pagata per l'alcool che vi sia stato mescolato, ovvero sara' conceduta l'esenzione dei diritti sull'alcool estero che vi convenga introdurre. E cio' quante volte la miscela dell'alcool venga praticata sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, osservate le forme e le cautele che saranno stabilite nel regolamento.

[2]Gli interessati hanno pero' sempre la facolta' di domandare l'applicazione delle norme sancite dall'articolo precedente in ordine alla restituzione della tassa pagata sull'alcool impiegato nella concia dei vini, dei mosti e dei liquori.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-10-12;1640~art23 · fonte del testo

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