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[1]Agli effetti dell'annuale rinnovazione indicata dall'articolo 38 della legge sulla sicurezza pubblicata, gli esercenti, nel mese di dicembre di ciascun anno, dovranno presentare l'atto di permissione all'autorita' politica del circondario perche' sia munito di visto, e dovranno contemporaneamente pagare le tasse stabilite dalla citata tabella, il tutto sotto la pena di decadere dall'esercizio.
[2]Le disposizioni di quest'articolo sono, sotto la medesima pena, applicabili quanto alla rinnovazione della licenza e alla vidimazione annuale anche a coloro che esercitano l'industria di affittare camere ed appartamenti mobiliati o tengono uffici pubblici di agenzia, corrispondenza, copisteria e di prestiti sopra pegni, od esercitano il mestiere di sensale dei Monti di pieta'.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
