Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte, o per qualsiasi altro titolo, il Pubblico Ministero presso la Corte d'appello fara' pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore, per gli effetti contemplati dal precedente art. 29 e seguenti della presente legge.

[2]Eguale avviso fara' pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della cauzione.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari