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[1]Il conservatore, ove la parte lo esiga, e' obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotto la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sara' rilasciata in carta libera.

[2]La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2069 del Codice civile, puo', nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio, e nell'esecuzione d'iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile, pel rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

[3]Il Pubblico Ministero comunichera' ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sara' sul proposito emanata.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art32 · fonte del testo

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