Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895. Leggi il testo vigente →

[1]E' dovuta la tassa fissa di lire 3 per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprieta' di immobili, o di diritti capaci di ipoteca.

[2]Quando gli atti o le sentenze di cui si opera la trascrizione contengono piu' contratti o piu' disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art3 · fonte del testo

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