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[1]I conservatori delle ipoteche presteranno due distinte cauzioni: una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

[2]La cauzione nell'interesse del pubblico dovra' prestarsi, per gli uffici di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, fino alla concorrenza di lire 40,000; per gli altri uffizi fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioe':

[3]Lire 30,000 per oltre 200,000 abitanti,

[4]» 20,000 per abitanti da 100,000 a 200,000

[5]» 16,000 » 60,000 a 100,000

[6]» 12 000 » 35,000 a 60,000

[7]» 10,000 » meno di 35,000

[8]Nell'isola di Sardegna la cauzione dei conservatori delle ipoteche si limitera' alla meta' delle somme sopra determinate.

[9]Le cauzioni dovranno essere date o mediante idonea ipoteca, o mediante vincolo, nelle forme stabilite, di cartelle del Debito Pubblico italiano rappresentanti la somma capitale della prescritta cauzione, in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita.

[10]Le innovazioni sulle cauzioni dei conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le gia' prestate; pero' le cauzioni gia' prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del Debito Pubblico italiano.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art28 · fonte del testo

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