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[1]I conservatori delle ipoteche hanno diritto altresi' ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie o di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione:

[2]Sulle prime lire 5000 lire 20 per ogni 100 lire;

[3]Sulle successive lire 15,000 lire 10 per ogni 100 lire;

[4]Sulle susseguenti lire 20,000 lire 5 per ogni 100 lire;

[5]Sulle susseguenti lire 40,000 lire 2 per ogni 100 lire;

[6]E sopra ogni maggior somma lire 1 per ogni 100 lire.

[7]Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni piu' di 3000, ma non piu' di 4000 formalita', l'aggio determinato in questo articolo sara' diminuito di un decimo; quando si compiano piu' di 4000, ma, non piu' di 5000 formalita', l'aggio sara' diminuito di due decimi, e cosi' di un altro decimo per ogni migliaio di formalita', talche' l'aggio sara' diminuito di sette decimi quando le formalita' arrivano a 10,000.

[8]Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione, qualunque sia il numero delle formalita' eseguite nell'ufficio ipotecario.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art25 · fonte del testo

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