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Nessun emolumento e' dovuto per le formalita', per le operazioni e per le espedizioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art24 · fonte del testo

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