Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa proporzionale si applica:

[2]1° Alle iscrizioni, in ragione di centesimi 50 per ogni cento lire della somma iscritta;

[3]2° Alle rinnovazioni ipotecarie, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire fino alla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinnovata.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art2 · fonte del testo

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