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[1]La denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei Benefizi o delle Cappellanie esistenti nello Stato, dovra' eseguirsi dall'investito del Benefizio o della Cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

[2]La denunzia della presa di possesso dei Benefizi e delle Cappellanie aventi sede fuori dello Stato sara' fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art80 · fonte del testo

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