Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Allorche' la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sara' computata per una lira intiera.

[2]Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa di centesimi 50.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art8 · fonte del testo

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