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Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sara' pagata nuovamente la tassa graduale stata gia' pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensi' l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Pero' tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa, come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art59 · fonte del testo

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