Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per gli alti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigera' la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni della presente Legge, l'atto ratificato o confermato.
tolto: La tassa da riscuotersi non potra' in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'art. 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.
tolto: Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato, saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato, quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalita'.
tolto: Se la ratifica o conferma e' latta mediante correspettivo, sara' su questo dovuta la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.
tolto: Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potra' mai essere minore di quella stabilita dal citato art. 85 della tariffa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art47 · fonte del testo
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