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[1]La dote, che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni propri, e' soggetta alla tassa graduale.

[2]Non soggiace pero' a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, ne' la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto per il quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.

[3]Se nei contratti di matrimonio, o in altri atti fatti a contemplazione di matrimonio, si contengono donazioni e liberalita' fatte da chiunque e in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costituita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse graduali o proporzionali, secondo la rispettiva natura delle stipulazioni: saranno ridotte pero' alla meta' le tasse proporzionali per le costituzioni di dote, le donazioni o liberalita' fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio fra gli sposi, o a favore dei medesimi o della loro prole nascitura, da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi.

[4]Per i lucri dotali derivanti tanto da contratto, quanto dalle Leggi anteriori al Codice civile, e per le liberalita' subordinate all'eventualita' della morte, la tassa proporzionale si rendera' esigibile senza alcuna riduzione, verificandosene la devoluzione o l'evento.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art45 · fonte del testo

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