Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sara' corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell'atto, ed, occorrendo, anche giustificata la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avra' riguardo per l'applicazione della tassa al prezzo correspettivo, ma all'ammontare del credito ceduto, e, quanto alle rendite o pensioni, al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli articoli 18 e 19.

[2]Si eccettuano pero' le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all'asta pubblica, per le quali la tassa sara' proporzionata al solo prezzo correspettivo.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art38 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari