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Gli atti fatti ed i contratti gia' stipulati, i quali per le preesistenti Leggi non erano soggetti a registrazione o ad altra equivalente formalita' entro un termine fisso, ma pure dovevano registrarsi facendosene uso, soggiaceranno alle tasse stabilite dall'annessa Tariffa, ognorache' occorra di farne uso sotto l'impero della presente Legge, e non siano, in ragione della loro natura o dello scopo cui sono destinati, compresi nelle esenzioni determinate dal titolo precedente.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
