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[1]Dovranno pure essere registrate gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le copie delle sentenze, decreti, provvedimenti ed altri atti che fossero richiesti dall'Amministrazione dello Stato, quando non si riferiscano a cause nelle quali le Amministrazioni dello Stato siano parti contendenti.
[2]Ove le copie richieste dalle Amministrazioni dello Stato, e non munite di marca di registrazione, dovessero esser prodotte in causa nell'interesse delle medesime, potra' farsi luogo alla ripetizione della tassa nei casi previsti dall'articolo 140 della presente Legge.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
