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[1]Il Ricevitore del Registro non potra' sotto verun pretesto, e benche' si dia luogo alla stima, differire per piu' di tre giorni la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il Ricevitore, ove sia richiesto, dovra' rilasciare un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione.

[2]Il Ricevitore non potra' neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria, ritenendone gli atti e le produzioni.

[3]Tuttavia se fra le produzioni si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che potessero in qualunque modo giovare all'Amministrazione del Registro, il Ricevitore o l'Agente dell'Amministrazione avra' facolta' di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal Funzionario che l'avra' presentata.

[4]In caso di rifiuto il Ricevitore potra' ritenere l'atto per 48 ore onde desumerne copia.

[5]Questa disposizione e' applicabile anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'Ufficio del Registro.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art120 · fonte del testo

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