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[1]Le persone incaricate dalla Legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici, saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri e minute di atti ai Ricevitori ed Impiegati del Registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'Amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del Ricevitore od altro Impiegato, assistito come e' detto nell'art. 115.
[2]Queste disposizioni si estendono anche ai Funzionari ed Ufficiali indicati dall'art. 73 per gli atti dei quali sono depositari, purche' non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volonta' finche' sono viventi i testatori.
[3]Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei Ricevitori ed Impiegati del Registro piu' di quattro ore per ciascun giorno. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
6Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".
Testo in vigore dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010
