Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano da Notari, Procuratori, Funzionari od Ufficiali pubblici, e quanto ai Cancellieri giudiziari anche nella semplice apposizione del visto alle copie, sara' fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'Ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

[2]Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sara' fatta menzione del valore della marca e della Cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento.

[3]La menzione nel modo sopra espresso della quietanza o registrazione sara' eseguita anche sugli originali degli atti pubblici, civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali gia' registrati, dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

[4]La menzione di cui nel presente articolo potra' anche scrivere in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovra' essere firmata dal Notaro, Procuratore, Funzionario o Ufficiale.

[5]Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'artico sara' punita con l'ammenda di lire 5. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466

6

Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".

Testo in vigore dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 1896

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466

    Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art106 · fonte del testo

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