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I Funzionari ed Ufficiali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 73 non potranno inserire nei loro atti, ne' ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, ne' fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, se tali atti non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 10 per ogni trasgressione, e saranno altresi' tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto non registrato, salvo per queste il regresso.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896
