Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 14 dicembre 1916. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 14 luglio 1887, n. 4702, art. 2, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, sara' in ragione di sei volte la tassa, e in ogni caso, non minore di lire dodici.

[3]Questa sopratassa andra' a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non sara' tenuto che al pagamento della tassa quand'anche dovesse far uso del contratto in giudizio.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 14 dicembre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art95 · fonte del testo

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