Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 283 parole tolte, 21 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,aggiunto: Regolamento-art. 82tolto: .
tolto: I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti e le scritture private da essi autenticate per le firme all'ufficio del registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.
tolto: I cancellieri giudiziari, i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti e gli uscieri presso le corti, tribunali o preture, faranno registrare gli atti che debbono essere registrati all'ufficio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni od uffici.
tolto: Le altre scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno essere registrati nell'ufficio del distretto in cui ne e' seguita la stipulazione.
tolto: Gli atti esteri, parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell'ufficio nel cui distretto sono situati gli immobili ai quali gli atti si riferiscono.
tolto: Se gli immobili sono situati in piu' distretti, l'atto estero dovra' essere registrato nell'ufficio di quel distretto nel quale ne esiste le maggior parte.
tolto: Gli altri atti tanto per scrittura privata quanto fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno essere registrati in qualunque ufficio di registro.
tolto: La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione di un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi verificata, e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' saranno denunciate all'ufficio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprieta'.
tolto: Parimente le denunzie della devoluzione dei lucri dotali e quelle dell'avveramento delle liberalita' fatte a contemplazione di matrimonio e subordinate all'eventalita' della morte debbono presentarsi all'ufficio nel quale fu registrato l'atto contenente la costituzione di dote o la liberalita' eventuale. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art82 · fonte del testo
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