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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 80.

[2]La denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie esistenti nello Stato, dovra' eseguirsi dall'investito del benefizio o della cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

[3]La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, aventi sede fuori dello Stato, sara' fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art80 · fonte del testo

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