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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 8, e 8 agosto 1895, n. 486, art. 10.

[2]Allorche' la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sara' computata per una lira intiera.

[3]Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art8 · fonte del testo

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