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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 59, e 8 agosto 1895, n. 486, art. 10.

[2]Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sara' pagata nuovamente la tassa graduale stata gia' pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensi' l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Pero' tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa, come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

[3]La tassa fissa sulle sentenze e' unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art60 · fonte del testo

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