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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 6.

[2]Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente.

[3]Quando un atto che per la sua natura e per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa, sara' gravato con la tassa dell'articolo di tariffa che piu' si accostera' alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art6 · fonte del testo

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