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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 58, e 8 agosto 1895, n. 486, art. 10.

[2]Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sara' dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato; ma la tassa graduale non potra' mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze dei tribunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.

[3]Per le sentenze degli arbitri sara' dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa proporzionale.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art59 · fonte del testo

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