Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 57.

[2]La deduzione dei debiti dell'attivo delle successioni potra' essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purche' la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti dalla presente legge, entro due anni dalla presentazione della denunzia, e in questo caso si fara' luogo alla restituzione della tassa che risultera' percetta in eccedenza.

[3]Capo IV.

[4]Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art58 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari