Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 39.
tolto: La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca, e sulle promesse d'indennita' fatte da una o piu' persone cumulativamente per una terza persona, sara' sempre graduale e verra' percetta indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o l'indennita' si riferiscono.
tolto: In ogni caso la tassa delle cauzioni e mallevadorie non sara' mai piu' che la meta' della principale.
tolto: La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende la obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennita' o la costituzione di pegno o d'ipoteca. Quando pero' l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potra' applicarsi ad una somma o valore maggiore.aggiunto: Regolamento-art. 40 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art40 · fonte del testo
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