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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 19.

[2]Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel modo indicato dal precedente articolo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni suddette.

[3]In caso che il valore dichiarato sia creduto inesatto, si prendera' per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato si avra' per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, sara' formata sulle mercuriali del mercato piu' vicino.

[4]La media sopra indicata sara' formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi nei dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media piu' elevata e quella piu' bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualita'.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art19 · fonte del testo

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