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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 151.

[2]Gli atti celebrati e i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti anche facendosene uso, purche' abbiano rispettivamente acquistato data certa anteriormente all'attivazione nelle diverse provincie del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alla registrazione e al pagamento delle tasse a norma delle disposizioni di questa legge.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art156 · fonte del testo

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