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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 150.

[2]Sono esenti da registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio o in altro modo, giusta le disposizioni della presente legge:

[3]1° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale, qualora il correspettivo del contratto non ecceda le lire centoventi all'anno, o, trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire centosessanta all'anno;

[4]2° Le locazioni parimente verbali o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i correspettivi non eccedono le lire cento all'anno.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art155 · fonte del testo

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