Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 466 parole tolte, 23 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,art.148.
tolto: Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'art. 74 di questa legge:
tolto: Legge 26 gennaio 1896, n. 44, art. 3, 13, 16 e 23.
tolto: 1° Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime o promiscue contemplate dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1896, numero 44, nonche' dei contratti vitalizi di cui nell'art. 23 della legge medesima, e le relative quietanze o ricevute di parziale pagamento, purche' ciascuna polizza, certificato o recapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'ufficio e anno in cui la registrazione fu eseguita;
tolto: 2° Le polizze di assicurazioni designate nell'art. 13 della citata legge, come pure le quietanze o ricevute di parziale pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento, per parte della societa', compagnia od altro assicuratore, delle prescrizioni della stessa legge, e purche', rispetto alle quietanze ivi contemplate all'art. 16, siasi ottemperato all'obbligo della speciale registrazione di cui nell'articolo medesimo;
tolto: 3° Gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle societa' cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purche' siano rette coi principii e colle discipline della mutualita', nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finche' il capitale sociale effettivo non superi le lire trentamila;
tolto: 4° Gli atti che si fanno dalle casse di risparmio, societa' ed istituti di credito per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, toli o valori soggette alla tassa annuale di che agli articoli 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e 3° della legge 12 luglio 1888, n. 5515;
tolto: Legge 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7.
tolto: 5° I certificati o dichiarazioni di conformita' o di autenticazione delle copie od estratti di atti o documenti in forma pubblica o privata fatte dai notai, archivisti altri pubblici ufficiali autorizzati;
tolto: Legge 29 giugno 1S82, n. 835, art. 2 e 3.
tolto: 6° Tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, le procure pure e semplici alle liti, ed in genere tutte le domande od istanze che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle corti, ai tribunali o alle preture, o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri; quando non siano specificatamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale;
tolto: Legge 8 agosto 1895, n. 486. allegato G, art. 3.
tolto: 7° Gli stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, le copie od estratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati negli uffici delle ipoteche ed i certificati totalmente negativi che si rilasciano dagli uffici medesimi.aggiunto: Regolamento-art. 153 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art153 · fonte del testo
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