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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 1483 parole tolte, 23 parole aggiunte in 45 capoversi.

tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,art. 143.

tolto: Sono esenti da registrazione, salvo quanto verra' dichiarato dai due ultimi capoversi del presente articolo, i seguenti atti:

tolto: Legge, testo unico, 30 dicembre 1894, n. 597, art. 1.

tolto: 1° Gli atti delle amministrazioni governative, del monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, parificato all'amministrazione dello Stato, agli effetti delle tasse, con l'art. 1° della legge, testo unico, 30 dicembre 1894, n. 597, e quelli relativi al servizio civile militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale;

tolto: Regio decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621, art. 1 e 2, leggi 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lett. d, 8 agosto 1895, n. 486, allegatoL, art. 8.

tolto: 2° I titoli del debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta medesimi o sui registri dell'amministrazione del debito pubblico, salvo, quanto alle ricevute dei titoli presentati all'amministrazione suddetta, le quali non siano contemplate dagli art. 1 e 2 del regio decreto 26 gennaio 1882 n. 621, e dall'art. 8 della legge 8 agosto 1895, n. 486, legato L, l'applicazione del disposto dell'art. 45 della tariffa annessa alla legge delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

tolto: 3° I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse governative, e su quelle di qualunque pubblica amministrazione o corpo amministrato, le loro girate o quietanze;

tolto: 4° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fa nell' interesse del pubblico servizio;

Mostra gli altri 37 capoversi cambiati

tolto: 5° Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi o le loro pensioni, per indennita' o per anticipazioni;

tolto: 6° Le ricevute in favore dello Stato per rimborso spese, quelle di compensi a testimoni ed a periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

tolto: 7° I conti della gestione dei contabili e degli altri caricati della esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e i co di qualunque gestione o amministrazione di interesse pubblico che si debbano rendere all'autorita' o agli uffici governativi, o che debbano essere approvati da dette autorita' o uffici, e i documenti giustificativi posti a corredo conti medesimi;

tolto: 8° Gli atti richiesti dalle autorita' o dai pubblici funzionari, esclusivamente per fini d'ufficio o nell'interesse del pubblico servizio;

tolto: 9° Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell' interesse dello Stato, delle provincie e i comuni, per causa di pubblica utilita';

tolto: Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 143, n. 10, e 15 luglio 1838, n. 5546, art. 20.

tolto: 10° Gli atti costitutivi delle casse di risparmio, le modificazioni agli atti medesimi, i libretti o cartelle emessi dette casse e le procure speciali che possono occorrere il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi;

tolto: 11° I libretti delle persone di servizio, quando anche tengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori.

tolto: 12° Le offerte fatte all'asta pubblica;

tolto: 13° Le note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza, le polizze dei monti di pieta', di pegno e frumentari e delle casse sociali di mutuo soccorso;

tolto: 14° Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle leggi o dai regolamenti sulla pubblica istruzione; o per l'ammissione negli spedali, ospizi istituti di carita' e di beneficenza, purche' dai medesimi lo scopo a cui sono diretti, come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per miserabilita', e ricette mediche;

tolto: 15° Gli atti dello stato civile non specificamente desiati nella annessa tariffa per una tassa;

tolto: 16° I conti e le giustificazioni che devono produrre tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive lor gestioni;

tolto: 17° Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti e commercio soggetti a tassa di bollo graduale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi;

tolto: 18° Gli atti in materia penale e disciplinare anche quando vi e' parte civile, e tutto cio' che riguardai giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della pubblica sicurezza, non meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della milizia;

tolto: 19° Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notari che dagli uscieri;

tolto: 20° Le note e ricevute di onorari, e le note, fatture conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e quietanze relative;

tolto: Leggi 7 aprile 1881, n. 133, art. 20 e 21, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lett. C.

tolto: 21° I libretti di conto corrente e quelli di risparmi, nominativi o al portatore, e le relative quietanze; gli assegni bancari, i buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costuiti, e le relative quietanze; quando e concorrano le condizioni di che all'art. 20 della legge aprile 1881, n. 133;

tolto: Leggi 29 giugno 1882, n. 835, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7.

tolto: 22° Le procure speciali per un atto o contratto ancorche' soggetto a registrazione: le procure per intervenire alle deliberazioni di consigli o corpi riconosciuti dalla legge gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso od autorizzazione e' dalla legge richiesto.

tolto: 23° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

tolto: 24° Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere passaporto all'estero;

tolto: Leggi 13 settembre 1876, n. 3326, art. 6, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 19.

tolto: 25° I contratti di borsa soggetti alla tassa di bollo di cui nella legge 13 settembre 1876, n. 3326, e nell'art. 19 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, e le relative quietanze considerate ricevute ordinarie a norma della legge di bollo;

tolto: Legge, testo unico, 17 dicembre 1882, n. 1154, art. 11.

tolto: 26° Le fedi di deposito nei magazzioni generali di cui nell'art. 11 della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, i loro duplicati e le note di pegno, sino a che non siano girate;

tolto: Leggi 29 giugno 1882, n. 835, e 14 luglio 1887, n.4702, art. 7.

tolto: 27° Le sentenze nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorche' la causa verte direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente;

tolto: Leggi 10 febbraio 1889, n. 5921, art. 56, 11 luglio 1894, n. 283, art. 35 e 57, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lettere G ed R.

tolto: 28° Le sentenze che vengono emanate nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali si' politici che amministrativi, e tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale politico ed amministrativo tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario; e i documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette richiesti all'oggetto di corredare la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali;

tolto: Legge 28 luglio 1895, n. 455, art. 1 e 8.

tolto: 29° Gli atti, i processi verbali e le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti, scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in termine fisso, nonche' le relative procure alle liti, anche contenenti facolta' di transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante a tenore dell'art. 1 della legge 28 luglio 1895, n. 455;

tolto: 30° I biglietti di citazione designati nell'art. 133 del codice di procedura civile;

tolto: 31° Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire trenta, e le ricevute ordinarie non comprese nei numeri antecedenti.

tolto: Per gli atti indicati nel presente articolo che contengono ricevute considerate ordinarie dalla legge sul bollo, o costituiscono bollette o quietanze di pagamento di diritti marittimi o di dogana, di dazi di consumo, e di contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni e alle camere di commercio, come pure per le obbligazioni chirografarie indicate al precedente n. 31, cessa la esenzione e sono dovute le corrispondenti tasse proporzionali quando di tali atti se ne faccia uso o inserzione ai termini degli art. 47 e 74 di questa legge.

tolto: Tutti gli altri atti indicati nei precedenti numeri sono: esenti anche quando se ne voglia fare uso a termini del citato art. 74. Cessa pero' rispetto ad essi la esenzione ognorache' vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati; a meno che si tratti di usarne in procedimenti avanti i conciliatori: ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti, bastera' che se ne registri la nota o inventario col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti.aggiunto: Regolamento-art. 148 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art148 · fonte del testo

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