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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 139.

[2]I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non si presteranno all'eseguimento delle disposizioni contenute nel precedente art. 142, dovranno pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedessero la registrazione. Dovranno parimente pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui la registrazione a debito venne accordata.

[3]I cancellieri giudiziari che non si fossero uniformati alle disposizioni dei precedenti art. 141 e 142 saranno tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle pene pecuniarie incorse, qualora il termine per la registrazione fosse gia' trascorso.

[4]Non potra' rilasciarsi copia alla parte non ammessa al benefizio dei poveri, dei decreti, provvedimenti e sentenze quando anche fossero state registrate a debito, se prima la parte richiedente non avra' pagato per intiero le tasse dovute sul decreto, provvedimento o sentenza di cui e' domandata copia.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art143 · fonte del testo

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