Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 14.

[2]Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprieta' o di usufrutto, bastera', in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta prediale o della tassa sui fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tale imposta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprieta' o di usufrutto.

[3]Il godimento di un immobile, a titolo di locazione o di anticresi, sara' pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio.

[4]Sara' pero' in tutti i casi riservata la prova contraria.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari