Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n 2076,art. 134.
tolto: Per le cause accennate dal presente titolo, qualunque delle parti soccombenti rifondera' le spese alla vincitrice secondo il disposto dal codice di procedura civile.
tolto: Non potra' pero' l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi quaranta giorni da questa presentazione.
tolto: Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovra' restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.aggiunto: Regolamento-art. 137 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art137 · fonte del testo
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