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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 128.

[2]La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servira', come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

[3]Tale domanda dovra' essere presentata all'ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sara' ritenuto dal ricevitore dopo averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sara' restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'ufficio stesso, comprovante la data della fatta presentazione.

[4]A corredo del ricorso dovra' inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell'atto notariale o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico, sul quale e' reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art131 · fonte del testo

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