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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 12.

[2]Non sono soggetti a tassa proporzionale:

[3]I beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono;

[4]I beni mobili quando non sono nel Regno e si trasferiscono in causa di morte.

[5]Nei trasferimenti a causa di morte e nei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, i crediti, sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nello Stato quando sono esigibili nel medesimo, o sono assicurati sui beni posti in esso, o sono correspettivi di contratti su stabili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati fra nazionali in Italia.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art12 · fonte del testo

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