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[1]Legge 12 luglio 1888, n 5515, art. 5.
[2]I detentori per qualsiasi titolo di denari, valori e oggetti appartenenti alle successioni apertesi dopo il 31 luglio 1888 non potranno consegnarli all'erede, legatario o altro avente causa e interesse senza averli prima denunziati all'ufficio del registro competente.
[3]I contravventori, oltre alla personale responsabilita' della tassa relativa, soggiaceranno in proprio, a titolo di penale, e senza diritto a garanzia o rivalsa, al pagamento di una somma eguale alla sopratassa dovuta dall'erede e dal legatario per l'omessa, incompleta od inesatta denunzia delle cose depositate. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
2Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".
Testo in vigore dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901
