Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 107, con le modificazioni derivanti dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430; 29 giugno 1882, n. 835; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7; e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]E' vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, sen che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto in parte trascritta.

[3]E' vietato altresi' agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia atti o documenti se l'originale o la copia dell'atto o documento presenta non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo.

[4]Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sara' punita coll'ammenda di lire 12 a carico degli avvocati o procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per queste il loro regresso verso le parti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

1

Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Testo in vigore dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1897

1897oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 24 dicembre 1921 — 22 dicembre 2008per 87 anni
  3. 14 aprile 1911 — 24 dicembre 1921per 11 anni
  4. 21 giugno 1910 — 14 aprile 1911per 10 mesi
  5. 19 luglio 1907 — 21 giugno 1910per 3 anni
  6. 6 ottobre 1904 — 19 luglio 1907per 3 anni
  7. 8 dicembre 1902 — 6 ottobre 1904per un anno
  8. 17 giugno 1901 — 8 dicembre 1902per un anno
  9. 26 novembre 1900 — 17 giugno 1901per 7 mesi
  10. 18 marzo 1898 — 26 novembre 1900per 3 anni
  11. 10 luglio 1897 — 18 marzo 1898testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1898

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

    Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art108 · fonte del testo

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