Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1910 al 14 aprile 1911. Leggi il testo vigente →

[1]e 13 settembre 1874, n. 2076, art. 106, con le modificazioni derivanti dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5130; 29 giugno 1882 n. 835; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7; 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari od ufficiali pubblici, e quanto ai cancellieri giudiziari anche nella semplice apposizione di visto alle copie, sara' fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

[3]La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di registrazione sara' eseguita anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed i contratti verbali gia' registrati, dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

[4]La menzione di cui nel presente articolo potra' anche scriversi in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovra' essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o ufficiale.

[5]Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo sara' punita con l'ammenda di lire 6. 1235678

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

1

Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

2

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

3

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

5

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

6

Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389

7

Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1° del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276

8

Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione, previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Testo in vigore dal 21 giugno 1910 al 14 aprile 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1897

1897oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 24 dicembre 1921 — 22 dicembre 2008per 87 anni
  3. 14 aprile 1911 — 24 dicembre 1921per 11 anni
  4. 21 giugno 1910 — 14 aprile 1911per 10 mesi
  5. 19 luglio 1907 — 21 giugno 1910per 3 anni
  6. 6 ottobre 1904 — 19 luglio 1907per 3 anni
  7. 8 dicembre 1902 — 6 ottobre 1904per un anno
  8. 17 giugno 1901 — 8 dicembre 1902per un anno
  9. 26 novembre 1900 — 17 giugno 1901per 7 mesi
  10. 18 marzo 1898 — 26 novembre 1900per 3 anni
  11. 10 luglio 1897 — 18 marzo 1898testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1910

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1907 al 21 giugno 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276

    Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione, previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art107 · fonte del testo

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